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22/02/2017

idee

L'impresa va meglio se c'è un patto parasociale

Gli accordi tra soci al di fuori dello statuto influiscono positivamente su stabilità e governo delle aziende. Ci sono però differenze tra società quotate e non quotate

La cronaca ci insegna che spesso le grandi imprese, nate su intuizioni di successo e su generazioni di imprenditori più uniche che rare, possono trovarsi ad affrontare momenti di forte tensione tra i soci. Per cercare di prevenire al meglio questi conflitti e, quindi, per assicurare all'azienda la necessaria stabilità, elemento imprescindibile per perseguire gli obiettivi strategici che ci si dà, spesso si fa ricorso alla stipula di patti parasociali.
Come noto, si tratta di quegli accordi conclusi tra soci (detti anche sindacati azionari), in base ai quali si stabilisce un comportamento comune per influenzare la vita della società. Si differenziano dai patti sociali che espressi nello statuto, vincolano tutti i soci incidendo sul funzionamento della società.
Su quali siano le prospettive, e le problematiche collegate all'utilizzo oggi dei patti parasociali, AIGI (Associazione Italiana Giuristi d'Impresa) e lo Studio Mercanti Dorio Associati, hanno promosso un incontro a Milano che si è svolto alcune settimane or sono. L'incontro è stata l'occasione per approfondire la disciplina dei patti parasociali dettata dal Testo Unico Finanza e dal Codice Civile, a seconda che riguardino società quotate o non quotate.


Gli obblighi di pubblicità, la limitazione temporale, la forma, la rilevanza del patto, anche nullo, in materia di OPA e di azione di concerto, le clausole statutarie aventi natura parasociale. Per le società quotate, in particolare, secondo il rapporto 2015 sulla Corporate Governance delle società italiane quotate (pubblicato da Consob nel gennaio 2016 e riferito al 31 dicembre 2014), su 238 società solo 32 (pari al 9,6% della capitalizzazione di borsa) risultano controllate da un patto parasociale.
Cresce, e questo è un dato molto significativo, il peso delle società a capitale cosiddetto "disperso". Sebbene il numero delle società quotate stia progressivamente diminuendo, e cambi anche la composizione del capitale di controllo, i patti parasociali restano un istituto in grado di assicurare alle imprese quotate una stabilità gestionale, quanto mai opportuna in una fase di complessità sia finanziaria sia economica.
Occorre tuttavia un'attenta pianificazione e negoziazione dell'accordo onde prevenire possibili contestazioni, soprattutto qualora si verifichino cambiamenti nell'asse delle singole partecipazioni.

Inoltre, la leva fiscale è una variabile molto significativa, in grado di modificare la sostenibilità per i singoli aderenti del patto stesso.
All'incontro di Milano, introdotto dall'avv. Giuseppe Catalano, Company Secretary and Head of Corporate Affairs Assicurazioni Generali Spa, nonché Responsabile Territoriale AIGI Lombardia - Liguria, hanno preso parte l'avv. Anna Papacchini, Partner dello Studio Mercanti Dorio e Associati (Socia AIGI); il prof. Carlo Marchetti, Notaio in Milano e Associato di Diritto Privato Comparato all'Università degli Studi di Milano, il dott. Giovanni Mercanti, Dottore commercialista e partner Studio mercanti Dorio e associati e l'avv. Enzo Pulitanò, Of Counsel Pedersoli e Associati, Presidente Emerito AIGI.
Di grande importanza, è stato ricordato nel corso dell'incontro, è la genesi e la struttura stessa del patto parasociale, soprattutto in vista della possibile fase patologica, i cui effetti possono portare ad uno stallo nella gestione della società. Per fronteggiare simili evenienze, è stato ricordato come il trust possa costituire un valido strumento per superare fasi critiche nell'interpretazione dei contenuti del patto stesso.



Rilevanti, infine, le conseguenze fiscali che possono derivare dall'influenza che i patti hanno nell'individuazione del soggetto che controlla un'impresa ai sensi dell'art. 2359, c. 1, cc.. La stipula di un patto può impattare sulle numerose disposizioni del TUIR che trovano applicazione nei casi in cui sussista controllo ex 2359, quali, ad esempio, quelle sull'esterovestizione ex art. 73, sulle CFC ex art. 167, sul prezzi di trasferimenti ex art. 110, sui dividendi black list ex art. 89, sulla deducibilità degli interessi ex art. 96, sul riporto delle perdite fiscali ex art. 84, per tacere della norme relative alle operazioni straordinarie e di quelle sul consolidato fiscale e la liquidazione IVA di gruppo
"La funzione svolta dai patti parasociali è quella di stabilizzare gli assetti proprietari e il governo della società. Detto questo, la tipologia dei patti parasociali è, come noto, molto ampia ed eterogenea, dai sindacati di voto, che sono tra quelli più rilevanti attraverso i quali i "paciscenti" disciplinano l'esercizio del diritto di voto in assemblea, ai patti di consultazione, ai sindacati di controllo, ai patti che limitano il trasferimento delle azioni, si pensi ai patti di co-vendita, ai patti di prelazione, solo per citarne alcuni", ricorda Anna Papacchini.



I patti parasociali possono, ad esempio, definire meccanismi di "way out", si pensi ad una clausola di "tag-along", spesso presente anche negli statuti, con la quale è data facoltà al socio di minoranza di cedere la propria partecipazione contestualmente a quella del socio di maggioranza ed alle medesime condizioni. "Possono riguardare società quotate o non quotate (e a tal fine sono diversamente disciplinati rispettivamente dal Testo Unico Finanza e dal Codice Civile) e anche per i soci di PMI possono rappresentare uno strumento interessante, da considerare per regolamentare i rapporti tra gli stessi anche nell'ambito della pianificazione della successione aziendale. Sono comunque pattuizioni complesse e delicate, che spesso richiedono una intensa attività di negoziazione", conclude Papacchini.
Nella valutazione sui vantaggi di un patto parasociale, la leva fiscale è sempre più rilevante. Secondo Giovanni Mercanti, "i patti parasociali, indipendentemente da dove siano inseriti, influenzano la percentuale di capitale che consente il controllo della società, che può risultare inferiore o superiore a quella tipica, per così dire, di oltre il 50%.


Il controllo è parimenti presupposto applicativo per tutta una serie di disposizioni di natura tributaria, principalmente contenute nel titolo II del TUIR.
Si tratta di disposizioni che hanno vario contenuto, alcune di tipo sostanzialmente antielusivo - per esempio, la presunzione di esterovestizione di cui all'art. 73 TUIR, la disciplina CFC di cui all'art. 167, la norma in materia di transfer pricing di cui all'art. 110 - altre essenzialmente agevolativo - ad esempio, la disposizione dell'art. 96 nella parte in cui consente di computare nel ROL i dividendi delle società controllate estere e le norme che agevolano le ristrutturazioni societarie quali gli artt. 175, 177 e 178. La conclusione di patti, impone dunque di verificare se e come questi incidono sull'applicabilità delle diverse norme tributarie il cui funzionamento è associato al controllo, ivi comprese consolidato fiscale e liquidazione IVA di gruppo".


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