Adesso il wi-fi puo' finalmente essere libero (con qualche condizione)
Una sentenza del tribunale di Monaco esclude la responsabilità dei prestatori intermediari per un'attività illecita iniziata da un terzo, se si tratta di semplice trasporto di informazioni
Una buona notizia per chiunque intenda offrire - o già lo sta facendo - un servizio di wi-fi gratuito alla propria clientela. Da tempo si era aperto un dibattito legale sulla responsabilità oggettiva o soggettiva in merito all'utilizzo che l'utente ne avesse fatto e sulle sue implicazioni a vari livelli. Adesso una sentenza mette un punto fermo sulla questione e solleva le aziende (dagli hotel ai bar, dai negozi a qualsiasi altra attività commerciale) da ogni responsabilità. Vediamola nel dettaglio.
Il gestore di un negozio che offre gratuitamente al pubblico una rete wi-fi non è responsabile delle violazioni dei diritti d'autore commesse da un utente. Tuttavia, a tale gestore può essere imposto di proteggere la propria rete mediante una password allo scopo di porre termine a queste violazioni o di prevenirle.

E' quanto ha stabilito la Sentenza Corte Giust. 15.09.2016, causa C-484/14, Mc Faden c. Sony, sul ruolo del negoziante titolare di rete wifi nel suo negozio in caso di violazione del diritto d'autore compiuta da terzi tramite la sua rete. Il negoziante, secondo la Corte, non è responsabile per le violazioni compiute da terzi (clienti, verosimilmente, o passanti se catturano la rete da fuori) appoggiandosi alla sua rete; può essergli però imposto di prevenire tali violazioni apponendo password e prendendo le generalità di chi le ha richieste.
La causa riguardava il gestore di un negozio di materiali d'illuminazione e audio, in cui offriva gratuitamente al pubblico una rete wi-fi al fine di attirare l'attenzione di potenziali clienti sui suoi beni e servizi. Nel 2010, un'opera musicale, di cui la Sony deteneva i diritti d'autore, era stata illecitamente messa a disposizione del pubblico per essere scaricata mediante tale rete. Il Landgericht München I (tribunale regionale di Monaco), investito della controversia tra la Sony e il sig. Mc Fadden, aveva stabilito che quest'ultimo non avesse direttamente violato i diritti d'autore di cui trattasi. Tuttavia il tribunale aveva considerato la possibilità di ritenere il gestore indirettamente responsabile di tale violazione a motivo della mancata protezione della sua rete wi-fi. Avendo dubbi sulla questione se la direttiva sul commercio elettronico configurasse o meno una responsabilità indiretta di tal genere, il Landgericht aveva rimesso una serie di questioni alla Corte di giustizia.
BusinessCommunity.it - Supplemento a G.C. e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97
Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo