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Novembre_2013

economia

La nuova disciplina europea in materia di derivati OTC

Germini e Ciprianetti (Assiom Forex): il Regolamento introduce e qualifica il ruolo della controparte centrale, dei trade repositories e delle controparti finanziarie e non finanziarie

Nel quadro di un più ampio progetto di rafforzamento del sistema finanziario dell’Unione Europea, il Regolamento UE n. 648/2012 (European Market Infrastructure Regulation – EMIR) introduce per l’operatività in strumenti finanziari derivati, l’obbligo di compensazione presso una Controparte Centrale (CCP), l’obbligo di adottare tecniche di mitigazione del rischio nei rapporti bilaterali e l’obbligo di segnalazione delle trade ad un Repertorio di dati.
La crisi che ha colpito i mercati finanziari a partire dal 2007 ha intensificato il dibattito internazionale sugli strumenti derivati ed in particolare su quelle tipologie di contratti che, benché trattati al di fuori dei mercati, hanno registrato un generalizzato impiego tra i soggetti del settore economico-finanziario.
Ponendo attenzione agli studi di settore pubblicati dai principali operatori di mercato, non si può non provare stupore dinanzi alla significatività del dato circa il rapporto tra i volumi dei derivati posti in essere dalle banche e l’economia reale dei paesi di riferimento; dati a fronte dei quali la Commissione Europea, nel quadro di un più ampio progetto di rafforzamento del sistema finanziario dell’Unione ed in ossequio alle determinazioni concordate a livello internazionale, si è prefissata gli obiettivi della riduzione del rischio sistemico, della mitigazione del rischio di controparte e, non meno importante, quello di una maggiore trasparenza negli scambi di tali strumenti.


Conformemente a quanto convenuto a livello internazionale dai leader del G-20 – riuniti a Pittsburgh nel settembre del 2009 – la Commissione Europea ha compiuto un percorso di approfondimento e rivisitazione dell’operatività in derivati al fine di analizzare, da una parte il ruolo rivestito dagli strumenti in questione nella propagazione della crisi finanziaria, e dall’altra, le azioni da intraprendere per accrescere la trasparenza del mercato dei derivati e rafforzare l\'integrità e la vigilanza sullo stesso.
Quanto detto ha portato all’approvazione da parte del Parlamento e del Consiglio Europeo del Regolamento n. 648/2012 che delinea un quadro normativo di riferimento per i contratti derivati OTC e per quei soggetti che, in vari modi e per varie ragioni, sono coinvolti in operazioni aventi come oggetto tali strumenti.
Avuto riguardo alla qualificazione soggettiva, il Regolamento fissando numerosi elementi di novità introduce e qualifica – anche per l’operatività in derivati – il ruolo:

• della controparte centrale, quale soggetto deputato ad interporsi, mediante una novation soggettiva, tra le parti dell’operazione conclusa assicurandone il buon esito;
• dei trade repositories, quali soggetti deputati alla conservazione delle informazioni afferenti i contratti conclusi;
• delle controparti finanziarie e non finanziarie, intendendosi con le prime, le banche, le società di intermediazione mobiliare, le assicurazioni e le società di gestione del risparmio, mentre con le seconde, le imprese che non rientrano nella categoria delle controparti finanziarie e che – per esigenze connesse allo svolgimento delle loro attività imprenditoriali - stipulano contratti derivati OTC.




Attuazione attraverso standard tecnici

Avuto invece riguardo all’operatività in derivati nel suo complesso, il Regolamento introduce la dicotomia tra derivati eligible e derivati not eligible, prevedendo per i primi - caratterizzati da canoni di strutturazione e meccanismi di funzionamento sempre più usuali - la compensazione obbligatoria presso la CCP, mentre per i secondi - caratterizzati da un significativo livello di personalizzazione - l’obbligo di marginazione bilaterale tra le parti del contratto originario.
A fronte di queste operazioni di tipo tailor made gli operatori dovranno adottare le tecniche di mitigazione del rischio espressamente previste nel Regolamento. Quale ultimo aspetto il regolamento ha introdotto l’obbligo di segnalazione presso i trade repositories di tutte le operazioni.
Queste novità legislative trovano esecuzione, attuazione ed integrazione mediante appositi standard tecnici, alcuni dei quali in corso di approvazione, che completano il plesso normativo e regolamentare. Tali Regolamenti sono emanati dalle competenti Autorità Europee Tecniche e di Vigilanza quali EBA, ESMA, EIOPA e sono direttamente applicabili negli Stati membri, fatti salvi i regimi di graduale entrata in vigore delle disposizioni in essi definiti; sul tema dei regolamenti attuativi si segnala che si è tuttora in attesa degli standard tecnici funzionali all’individuazione degli strumenti che saranno oggetto di marginazione presso la CCP.





Francesco Germini e Jacopo Ciprianetti, Commissione Mercato dei Capitali Assiom Forex


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