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10/09/2014

economia

Assicurazioni vita: come si applica la nuova aliquota di tassazione

Bracaloni (Vitis Life): Per i contratti assicurativi vengono replicate le modalità applicative del regime transitorio, ossia l’applicazione di una aliquota diversa a seconda del momento in cui i redditi da tassare sono maturati

A seguito di un lungo dibattito, il Decreto Legge n. 66 del 24 Aprile 2014, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 89 del 23 Giugno 2014. Con il menzionato documento normativo, il Governo italiano è intervenuto nuovamente sul livello d’imposizione dei redditi di natura finanziaria, aumentando l’aliquota della relativa tassazione dal 20 al 26%, a partire dal 1° Luglio 2014.

Il Decreto Legge replica l’impianto e gli aspetti essenziali della riforma del regime d’imposizione sulle rendite finanziarie realizzata nell’agosto del 2011 con il Decreto Legge n. 138, che aveva unificato al 20% le aliquote di tassazione dei rendimenti finanziari. Viene in primo luogo mantenuto, infatti, il tasso d’imposizione ridotto del 12,5% per i titoli obbligazionari pubblici ed equiparabili, con l’unica novità che nel novero dei titoli meritevoli di una tassazione “agevolata” sono inclusi anche i titoli emessi dagli enti territoriali di Stati “white list”, in modo da evitare procedure di infrazione per discriminazione rispetto ai titoli emessi da enti territoriali Italiani da parte della Commissione Europea.

Con la Circolare del 19/E del 27 giugno scorso, l’Agenzia delle Entrate ha confermato poi che per i contratti assicurativi vengono replicate anche le modalità applicative del regime transitorio, ossia l’applicazione di una aliquota diversa a seconda del momento in cui i redditi da tassare sono maturati, e precisamente:

-     l’aliquota del 26% sui redditi di capitale maturati e percepiti a partire dal 1° luglio 2014;

-     l’aliquota del 20% sui redditi maturati tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014 e

-     l’aliquota del 12,5% sui redditi maturati anteriormente al 31 dicembre 2011. Anche le plusvalenze maturate dai contratti assicurativi subiscono il maggiorato prelievo fiscale dato che i capitali corrisposti in dipendenza di contratti d’assicurazione sulla vita costituiscono reddito da capitale per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi versati. Il momento impositivo dei contratti assicurativi è però sempre ‘rimandato’ al momento della eventuale liquidazione anticipata del contratto, venendo invece meno nel caso in cui il contratto arrivi a scadenza con il decesso della persona assicurata.


Vale la pena di ricordare infatti che le prestazioni assicurative versate al o ai beneficiari designati di un contratto d’assicurazione sulla vita non sono sottoposte all’imposta sostitutiva in quanto esenti dal pagamento IRPEF, vantaggio che va ad affiancarsi a quello dell’assenza d’applicazione delle imposte di successione, dato che i capitali liquidati non concorrono a formare l’asse ereditario. Con l’esplicito richiamo ai decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13.12.2011, vengono infine richiamate anche tutte quelle disposizioni dettate in attuazione della riforma del 2011, come l’attualità del metodo “forfettario di tipo patrimoniale”, per l’individuazione della quota di proventi riferibili ai titoli pubblici ed equivalenti e la conseguente modalità di abbattimento della base imponibile.  

Silvia Bracaloni, Legal Officer Italy, Vitis Life

 


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