azienda su Facebook (come
è recentemente avvenuto
in Inghilterra), l’uso del
web 2.0 sul posto di lavoro
tocca sicuramente il tema
dei controlli sull’attività
lavorativa, vietati nel nostro
ordinamento. In questo
ambito l’impianto normativo,
che prevede comunque
dei divieti, ovvero che
consente, entro certi limiti,
di installare strumenti di
controllo solo per necessità
di tipo organizzativo o per
la protezione del patrimonio
aziendale, risale allo Statuto
dei Lavoratori del 1970. Si
tratta, in particolare, agli
artt. 4 e 8 dello Statuto dei
Lavoratori, il primo relativo
agli impianti audiovisivi,
il secondo relativo al
divieto di indagini sulle
opinioni. Inoltre, accanto
all’impianto normativo
originario si è venuta ad
affiancare, negli ultimi anni,
anche la normativa sulla
privacy, prima con la L. n.
675/1996 e più di recente
con il Codice della privacy
approvato con D.Lgs. n.
196/2003.
Non bisogna dimenticare,
infatti, che il rapporto di
lavoro è fondato su di
un rapporto di scambio:
retribuzione contro
prestazione lavorativa.
Negli anni il rapporto
sinallagmatico alla base
del rapporto di lavoro
non è cambiato, mentre
sono cambiate le modalità
di esecuzione della
prestazione. Ne deriva
che se il controllo, perché
sia corretto, deve essere
un controllo finalizzato ad
accertare che la prestazione
resa sia una prestazione
di qualità, al passo con le
sollecitazioni del mercato,
da una qualche forma di
controllo non è possibile
prescindere, sia perché il
contratto di lavoro si fonda
in definitiva sulla quantità
di lavoro resa, sia perché il
controllo sulla prestazione
diviene essenziale anche
per i processi di valutazione
e, perché no, per gli
avanzamenti di carriera.
Il controllo quindi deve
essere palese, deve
essere condiviso,
come obiettivo comune
all’intera comunità
aziendale e deve
pertanto essere
regolato. Il controllo,
infatti, non deve essere
occulto e non deve
necessariamente
condurre alla punizione
di comportamenti
non coerenti con gli
obiettivi aziendali,
ma va visto anche
come strumento di
crescita, di valutazione
e, quindi, di progressione
del singolo in quanto
parte di un’organizzazione
più ampia. Da qui la
fondamentale rilevanza dei
regolamenti interni, come
ci ricorda lo stesso Garante
della privacy con le Linee
guida in materia di uso
di internet e della posta
elettronica datate 1° marzo
2007 e le Linee Guida in
materia di videosorveglianza
recentemente modificate e
datate 8 aprile 2010.
Luca Failla
LabLaw
Studio Legale Failla,
Rotondi & Partners
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