Iperammortamento al posto di Transizione 5.0: cosa cambia davvero per chi investe adesso
Provetta (Incentivimpresa.it): il perimetro dei beneficiari si allarga, perché cade il filtro energetico, ma cambia la natura di quello che si ottiene. Non più liquidità a breve, bensì minori imposte lungo il ciclo di vita del bene
Il nuovo incentivo sui beni tecnologici non è la proroga del precedente. Cambia la forma del beneficio, sparisce il vincolo energetico, arriva un obbligo documentale su ogni singolo bene e si inverte l'ordine delle operazioni: prima si prenota, poi si firma l'ordine.
Chi ha chiuso un investimento nel 2025 e ne sta valutando un altro adesso rischia di ragionare con i numeri sbagliati. Transizione 5.0 e credito d'imposta 4.0 sono chiusi: il 4.0 è stato abrogato per gli investimenti dal 1° gennaio 2025 e la coda dei prenotati si è esaurita il 30 giugno scorso, mentre le risorse di Transizione 5.0 sono state dichiarate esaurite con il decreto del 6 novembre 2025. Al loro posto c'è l'iperammortamento previsto dalla legge di bilancio 2026 (legge 199/2025, articolo 1, commi 427-436), reso operativo dal decreto interministeriale del 7 maggio 2026 e dalla piattaforma del GSE aperta il 12 giugno. Nei primi venticinque giorni sono arrivate circa 7.000 domande per 2,5 miliardi di investimenti, secondo i dati diffusi da Mimit e GSE il 9 luglio. Il nome della misura suggerisce una continuità che sul piano finanziario non c'è.

Il beneficio non arriva più in cassa
È la differenza che pesa di più e viene notata per ultima. Il 4.0 e il 5.0 erano crediti d'imposta: maturavano, si compensavano in F24 e producevano liquidità a prescindere dall'utile. L'iperammortamento è una maggiorazione del costo deducibile, quindi opera dentro la dichiarazione dei redditi e si distribuisce sull'intero piano di ammortamento del bene.
Su un impianto da 500.000 euro con coefficiente del 12,5 per cento, la maggiorazione del 180 per cento porta la base ammortizzabile a 1,4 milioni. La deduzione aggiuntiva vale 900.000 euro, il risparmio IRES 216.000, ma diluito in otto esercizi: circa 27.000 euro l'anno. Un credito d'imposta del 35 per cento sullo stesso investimento ne valeva 175.000 utilizzabili in compensazione nel giro di pochi mesi. Il valore nominale è più alto, il valore attuale spesso no, e per un'impresa che sta finanziando la macchina con un mutuo il profilo di cassa cambia parecchio.
Ne discende un criterio di selezione piuttosto netto. L'iperammortamento rende bene a chi ha imponibile stabile e capiente per tutta la durata dell'ammortamento. Chi è in perdita, chi ha basi imponibili sottili o cicli molto irregolari si ritrova a spingere avanti perdite riportabili invece di incassare, e in quel caso il vantaggio finanziario si assottiglia fino a diventare teorico.
C'è poi un dettaglio che nei conti che circolano viene sbagliato con una certa regolarità. Il comma 427 esclude la rilevanza della maggiorazione ai fini IRAP: vale solo per IRES e IRPEF. Chi calcola il risparmio sommando il 24 e il 3,9 per cento gonfia il beneficio di oltre un sesto. Sui 500.000 euro dell'esempio la differenza è di 35.000 euro, che è più o meno il margine su cui si decide se l'investimento si fa quest'anno o il prossimo.
Sparisce l'energia, resta la tecnologia
Transizione 5.0 legava l'incentivo a un risultato energetico: risparmio minimo del 3 per cento sulla struttura produttiva o del 5 per cento sul processo interessato, con certificazione ex ante ed ex post. Era il requisito che allungava i tempi, richiedeva un tecnico prima ancora del preventivo e ha tenuto fuori parecchie imprese che pure compravano macchine nuove.
Nell'iperammortamento quel vincolo non c'è. Nessuna diagnosi energetica, nessun risparmio da dimostrare, nessun certificatore da ingaggiare a monte. La premialità legata all'efficienza, il 220 per cento comparso nelle bozze, è caduta durante l'esame parlamentare e non è stata riproposta.
Restano invece i requisiti tecnologici classici. I beni sono quelli degli allegati IV e V della legge 199/2025, che aggiornano i vecchi allegati A e B della legge 232/2016, e l'interconnessione al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura resta la condizione senza la quale la maggiorazione non spetta. Rientrano anche gli impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili per l'autoconsumo, purché dimensionati entro il 105 per cento del fabbisogno della struttura produttiva.
Un punto su cui vale la pena essere precisi, perché in giro si legge il contrario: il vincolo sui beni prodotti nell'Unione europea è stato soppresso dal decreto legge 38/2026 con effetto retroattivo su tutti gli investimenti dal 1° gennaio 2026. Un macchinario giapponese o un software americano sono agevolabili. L'eccezione riguarda i moduli fotovoltaici, per i quali il comma 429 non è stato toccato e continua a richiedere celle di produzione europea con efficienza almeno del 23,5 per cento, o del 24 per cento per i bifacciali a eterogiunzione.
In cambio, la perizia su ogni bene
Il decreto attuativo ha eliminato la soglia dei 300.000 euro sotto la quale bastava l'autocertificazione del legale rappresentante. Ora la perizia tecnica asseverata serve per ogni investimento, insieme alla certificazione contabile che attesta l'effettivo sostenimento dei costi.
È un costo fisso, e i costi fissi si sentono in proporzione inversa alla dimensione dell'operazione. Su una linea da due milioni la perizia è un dettaglio nel piano; su tre macchine da 40.000 euro l'una incide in modo tutt'altro che trascurabile, e va messa nel conto prima di decidere che l'incentivo conviene. Per chi programma acquisti frazionati nel tempo, accorpare gli investimenti in un'unica comunicazione riduce il numero di adempimenti, non il numero di perizie, che restano legate ai beni.
L'altra faccia dello stesso obbligo è che il fascicolo va costruito quando i documenti circolano ancora. Il GSE verifica nei termini dell'articolo 43 del d.p.r. 600/1973, calcolati sulla dichiarazione: dato che il beneficio segue il piano di ammortamento, l'orizzonte di conservazione supera facilmente i dieci anni. Perizia, attestazione di interconnessione, certificazione contabile, fatture e documenti di trasporto devono restare recuperabili molto dopo che il perito ha cambiato studio.
L'ordine delle operazioni si è invertito
Qui si concentra l'errore più costoso, ed è un errore di processo, non di interpretazione. La comunicazione preventiva al GSE va trasmessa prima di avviare l'investimento. Non prima della consegna, non prima del collaudo: prima dell'ordine.
Il seguito è a tempo. Ricevuto l'esito positivo, l'impresa ha sessanta giorni per la comunicazione di conferma, che presuppone un ordine accettato e un acconto pagato di almeno il 20 per cento del costo. La comunicazione di completamento chiude il percorso e non può andare oltre il 15 novembre 2028. Gli investimenti agevolabili sono quelli realizzati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, e l'accesso segue l'ordine cronologico di prenotazione.
Poi la misura non finisce, come invece finivano i crediti d'imposta. Ogni anno, fino al termine di fruizione, restano due appuntamenti: entro il 20 gennaio la comunicazione con gli investimenti effettuati e la previsione di utilizzo, entro il 30 giugno l'integrativa con il piano di ammortamento e le quote imputate a ciascun esercizio. La prima scadenza vera è il 20 gennaio 2027 e riguarda tutti quelli che hanno prenotato quest'estate. Non produce cassa, non compare in dichiarazione e passa da una piattaforma con credenziali dedicate: le tre condizioni perché venga dimenticata da un'impresa che nel frattempo ha cambiato responsabile amministrativo.
Un'ultima avvertenza sul cumulo, perché incide direttamente sul conto. La base di calcolo della maggiorazione va assunta al netto delle altre agevolazioni ottenute sullo stesso bene. Un contributo Sabatini sullo stesso macchinario non si somma al beneficio pieno: riduce il costo su cui si applica la maggiorazione, e il piano finanziario va costruito su quel netto.
A chi conviene, e a chi no
Le fasce di maggiorazione sono decrescenti: 180 per cento fino a 2,5 milioni, 100 per cento tra 2,5 e 10, 50 per cento tra 10 e 20, nulla oltre i 20 milioni per periodo d'imposta. Il ginocchio della curva sta in basso, il che rende la misura più generosa, in proporzione, per le operazioni medie che per i grandi programmi.
Conviene senza troppe discussioni all'impresa manifatturiera con utili regolari, che compra beni interconnessi e ha un'amministrazione in grado di reggere una scadenza semestrale per otto anni. Conviene molto meno a chi ha imponibile discontinuo, e va valutata con attenzione da chi finanzia l'investimento e ha bisogno che il beneficio arrivi presto.
Rispetto a Transizione 5.0 il perimetro dei beneficiari si allarga, perché cade il filtro energetico, ma cambia la natura di quello che si ottiene: non più liquidità a breve, bensì minori imposte lungo il ciclo di vita del bene. È una scelta di politica industriale che premia la continuità reddituale. Vale la pena saperlo prima di firmare l'ordine, non alla dichiarazione successiva.
L'aggiornamento normativo e le scadenze di questa misura sono seguiti su Incentivimpresa.it, dove sono disponibili anche le guide operative alle comunicazioni GSE.
Carmen Provetta, esperta di finanza agevolata. Da oltre dieci anni assiste PMI e startup italiane nell'accesso a bandi nazionali ed europei e cura i contenuti tecnici di Incentivimpresa.it.

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