Il d.l. 135/2009 ha introdotto
anche la disciplina del
“100% Made in Italy”. Il
legislatore è intervenuto
a sanzionare l’uso delle
“indicazioni di vendita che
presentino il prodotto come
interamente realizzato in
Italia, quali “100% Made
in Italy”; “tutto italiano”;
precisando che sono
da ritenersi realizzati
intermente in Italia quei
prodotti per i quali il
disegno, la progettazione,
la lavorazione e il
confezionamento sono
compiuti interamente
nel territorio italiano. La
violazione delle disposizioni
che disciplinano il “full Made
in Italy” è sanzionata con
una norma penale, l’art 517
c.p. rubricato “vendita di
prodotti industriali con segni
mendaci”.
Numerose sono state
le critiche mosse alle
regole del 100% Made
in Italy. In primo luogo, si
è sottolineato l’evidente
contrasto con le regole, in
tema di origine della merce,
dettate dal Codice Doganale
comunitario, conflitto
che causa l’esistenza di
due diverse nozioni di
“Made in Italy”: quella del
codice comunitario
rilevante, tra l’altro,
nella determinazione
dell’origine della merce
su cui siano apposti
marchi evocanti
l’italianità del prodotto,
e quella rilevante ai
fini dell’apposizione
della denominazione
100% Made in Italy.
Uno scenario destinato
a ingarbugliarsi
ulteriormente dopo
l’entrata in vigore
della legge 55/2010,
Reguzzoni-Versace
relativa all’etichettatura
dei prodotti nel settore
tessile, calzaturiero e
della pelletteria.
In conclusione, la
denominazione “Made in
Italy” evoca nel consumatore
la qualità e la tradizione
delle imprese italiane
e, quindi, l’intenzione
del nostro legislatore di
volerla tutelare è senz’altro
lodevole. Tuttavia, a una
lodevole intenzione non
sono corrisposti, secondo
l’opinione generalmente
espressa da imprenditori
e operatori del diritto,
strumenti normativi adeguati
ed efficaci. Da qui l’accusa
mossa al nostro legislatore
di aver creato una
normativa incostituzionale
che danneggia la
delocalizzazione della
produzione, cui le
aziende italiane devono
necessariamente fare
ricorso per essere
competitive, ed espone
l’Italia al pericolo di nuove
procedure d’infrazione
promosse dalla
Commissione Europea,
per l’evidente contrasto
con i principi della libera
circolazione delle merci e
la violazione delle norme
che vietano le restrizioni
quantitative alle importazioni
e al transito.
Avvocato Brunella
Passaretti, Consulente
Marchi presso lo Studio
Barzanò & Zanardo Milano
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