ritenere che il prodotto sia
di origine italiana ai sensi
della normativa europea
sull’origine, senza che gli
stessi siano accompagnati
da indicazioni precise
ed evidenti sull’origine
o provenienza estera
o comunque sufficienti
ad evitare qualsiasi
fraintendimento del
consumatore sull’effettiva
origine del prodotto, ovvero
senza essere accompagnati
da attestazione, resa da
parte del titolare o del
licenziatario del marchio,
circa le informazioni che, a
sua cura, verranno rese in
fase di commercializzazione
sulla effettiva origine estera
del prodotto”.
La norma, di non felice
formulazione e di
difficile interpretazione,
ha sollevato non pochi
problemi interpretativi, a
cui si è tentato da più parti
di dare riposte. In primo
luogo, si ritiene che essa
sia applicabile all’ipotesi
di marchi “dall’apparenza
italiana”, ossia costituiti
da parole/espressioni o
elementi figurativi riferibili
all’Italia, quali elementi
geografici e/o storici,
culturali riconducibili al
nostro Paese (per esempio
il tricolore, la riproduzione
dello stivale o nomi di città
italiane). Marchi cioè idonei
a indurre il consumatore
a ritenere che il prodotto
sia di origine italiana. Si
ritiene, altresì, che non sia
sufficiente, per l’applicazione
della norma, l’uso in sé di
marchi apparentemente
italiani, ma
che la stessa
sia applicabile
quando il titolare
abbia posto in
essere ulteriori
condotte idonee
a ingenerare
l’inganno del
pubblico sull’origine italiana
della merce.
Le ulteriori previsioni circa
le “indicazioni precise
ed evidenti sull’origine o
provenienza estera” e “le
informazioni che, a sua
cura, verranno rese in fase
di commercializzazione
sulla effettiva origine estera
del prodotto”, mitigano un
po’ il tenore della norma
e l’assolutezza della
previsione.
In considerazione di
quanto esposto, è
possibile concludere
che sarà sufficiente per
l’imprenditore che utilizzi
marchi evocanti l’italianità
del prodotto che non sia di
origine italiana, utilizzare
espressioni e denominazioni
che chiariscano l’origine
non italiana dello stesso
o impegnarsi a dichiarare
che la merce verrà
corredata da apposita
informativa, al momento
della commercializzazione,
diretta a chiarire l’origine
non italiana della merce.
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