BusinessCommunity.it

30/09/2015

idee

Facebook: se non c'e' diffamazione non paghi

Unnia: il Tribunale ha stabilito che la diffusione di notizie su persone e fatti specifici su social network e forum, quand’'anche tali persone non rivestano ruoli pubblici, è protetta dall'art. 21 della Costituzione

La rete resta terreno dove si può offendere ed arrecare pregiudizio all'immagine di una persona o di un concorrente. Ma se l'espressione resta nei limiti della civile manifestazione del pensiero, anche se critica, non scatta alcun obbligo di rimozione del contenuto.
E' quanto stabilisce l'Ordinanza con la quale il Tribunale di Roma ha confermato il divieto di rimozione di contenuti posta sulla pagina Facebook di un imprenditore e ritenuti invece diffamatori e in violazione delle norme sulla privacy dal concorrente ricorrente.
Secondo i giudici della 1° sez Civile del tribunale (Pres D. Galtiero, Rel. F. Alfano) anche sulla rete si applica il diritto di libertà di manifestazione del pensiero riconosciuta dall'art. 21 della Costituzione. Il ricorrente aveva chiesto la rimozione dei contenuti posti sulla pagina Facebook del ricorrente, e su altri forum di contenuto finanziario, sostenendo che il contenuto ledesse il diritto all'onore ed alla reputazione e lamentando anche la violazione della privacy, per sé stesso, e per alcuni dirigenti della stessa società.


Secondo i giudici romani, la diffusione di notizie su persone e fatti specifici sui social network, quand'anche tali persone non rivestano ruoli pubblici, è protetta dall'art. 21 della Costituzione, e il diritto di critica e di cronaca sono soggetti alle stesse guarentigie previste dalla disciplina dell'attività giornalistica.
Secondo i giudici capitolini non è corretto ordinare la rimozione di contenuti sui social network o sui forum, e ciò anche quando siano presenti, come nel caso di specie, dati personali del presunto diffamato. Pertanto, il collegio ha rigettato la domanda di rimozione dei contenuti su Facebook, stabilendo che trova applicazione allo scritto su internet la disciplina prevista dall'art. 21 Cost., nonché il diritto di critica e di cronaca prevista dall' attività giornalistica.
Non si tratta di una decisione che tende a fare della rete un luogo dove vigono regole diverse; anzi, secondo il Tribunale ovviamente anche in rete, tra diritto alla manifestazione del pensiero e diritto alla reputazione o alla privacy, la prevalenza si assegna secondo gli stessi criteri che valgono su ogni altro mezzo di comunicazione.

Federico Unnia

.


BusinessCommunity.it - Supplemento a G.C. e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97
Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo


Copertina BusinessCommunity.it