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17/12/2014

idee

Startup innovativa: dal governo misure per nascere e crescere

IV appuntamento: La recente legislazione introduce agevolazioni, tra cui incentivi fiscali, l’equity crowdfunding, l'accesso semplificato, gratuito e diretto al Fondo di Garanzia per le PMI. Ma occorre sempre procedere con le giuste cautele

Dopo avere introdotto il fenomeno startup in Italia e passato in rassegna le possibili forme societarie da adottare quando si vuole costituire una nuova impresa, focalizziamo la nostra attenzione sul tema della "startup innovativa" e, più nello specifico, sui motivi che hanno invogliato la nascita e diffusione di questo particolare tipo di società, sui requisiti richiesti dalla legge per la loro costituzione e sulle agevolazioni previste dal Governo per la relativa diffusione.

Il contesto socio/economico e gli obiettivi sottesi alla normativa

L'auspicata inversione di tendenza in fatto di crescita economica e di occupazione non può che trovare il suo più naturale incipit nel rendere il Paese particolarmente ospitale per le nuove imprese, soprattutto per quelle ad alto profilo innovativo. Sulla scorta di tale assunto, il Ministero dello Sviluppo Economico, con l'intento di favorire la crescita del Paese, ha iniziato a dedicare grande attenzione al tema dell'innovazione affinché il Paese diventi più veloce e dinamico, capace di tornare a scommettere sulle sue energie migliori.


Consapevoli del ruolo rivestito dalle startup innovative nel sistema economico, molti Paesi si sono dotati e continuano a dotarsi di ambiziosi programmi di intervento tesi a rafforzare e ammodernare il proprio ecosistema dell'innovazione. Anche l'Italia, con il Decreto Legge 179/2012, si è dotata di misure atte a favorire la nascita e lo sviluppo delle cosiddette startup innovative, promuovendo un approccio rinnovato al sostegno pubblico all'imprenditorialità. La convinzione del MISE è che il mondo startup rappresenterebbe il volano della crescita produttiva ed imprenditoriale del Paese, anche se, almeno per il momento, non sembra che ancora tutti abbiano consapevolezza dello strumento offerto e della sua enorme portata.

Cos'è una "startup innovativa"

Per raggiungere questi obiettivi, dal 2012 il Governo e? impegnato nella messa in opera di una normativa organica volta a favorire la nascita e la crescita dimensionale di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico. Pietra miliare di questa iniziativa e? il Decreto 179/2012, noto anche come "Decreto Crescita 2.

0", che ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la definizione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico ossia la "startup innovativa" - sia essa digitale, industriale, artigianale, a vocazione sociale, legata al commercio o all'agricoltura - alla quale vengono riservati strumenti e misure di vantaggio che incidono sull'intero ciclo di vita dell'azienda, dall'avvio alle fasi di crescita, sviluppo e maturazione.
Da un punto di vista formale, la legge richiede che l'impresa "startup innovativa" debba assumere la forma di società di capitali o di società cooperativa di diritto italiano ovvero di società europea residente in Italia. Affinché possa ritenersi configurata una startup innovativa, la normativa richiede altresì la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:
-• la società deve essere costituita e svolgere attività d'impresa da non più di 48 mesi;
-• la società deve avere la sede principale dei propri affari ed interessi in Italia;
-• il totale del valore della produzione annua della società, a partire dal secondo anno, non deve essere superiore a 5 milioni di euro;
•- la società non deve distribuire o aver distribuito utili;
•- la società deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
•- la società non deve essere stata costituita da una fusione, scissione societaria od a seguito di cessione d'azienda o di ramo d'azienda.




A tali requisiti si aggiunge la circostanza che la "startup innovativa" debba possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti sostanziali:
le spese in ricerca e sviluppo sostenute dalla società debbono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione;
•- la società deve impiegare come dipendenti o collaboratori, in una percentuale uguale o superiore ad 1/3 della propria forza lavoro, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera ovvero impiegare come dipendenti o collaboratori, in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale;
•- la società deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale.

Le startup innovative devono registrarsi in una sezione speciale del Registro delle Imprese, creata ad hoc presso le Camere di Commercio. Questa registrazione permette di dare pubblicità, effettuare controlli e garantire il monitoraggio dell'impatto che la recente legislazione potrà avere sulla crescita economica e l'occupazione.




Le misure di agevolazione

Numerose le agevolazioni predisposte dal Governo e dirette a favorire la nascita, l'ingresso sul mercato e il consolidamento delle startup innovative. Nella fase di costituzione le nuove società a carattere innovativo sono esonerate dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria al momento dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese; nel corso della loro vita, invece, le startup innovative sono esonerate dal pagamento dei diritti camerali e delle imposte di bollo. Non è dovuto, inoltre, il diritto annuale da corrispondere in favore delle Camere di Commercio, nonché, come recentemente chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 16/E dell'11 giugno 2014, i diritti di segreteria e l'imposta di bollo per qualsiasi adempimento da effettuare presso il Registro delle imprese.
Per quanto concerne la governance societaria è prevista una maggiore flessibilità nella gestione societaria. L'atto costitutivo delle startup innovative create nella forma di Società a Responsabilità Limitata  (SRL) può prevedere categorie di quote che non attribuiscono ai titolari diritti di voto in assemblea o che ne attribuiscono in misura non direttamente proporzionale alla partecipazione.


E ancora, sempre con riferimento alle differenze previste in tema di startup innovativa rispetto alle normali regole civilistiche disciplinanti la società "tradizionale", è previsto in caso di perdite un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo.
Nell'ottica di favorire l'occupazione, specialmente giovanile, va ravvisata una peculiare disciplina del lavoro. La startup innovativa potrà assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. All'interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Dopo tale ulteriore periodo, il collaboratore potrà continuare a lavorare in startup solo con un contratto a tempo indeterminato. La norma e? stata scritta dal legislatore anche al fine da contrastare il fenomeno delle finte Partite IVA una volta che sia decorso il termine di 48 mesi.




Gli incentivi fiscali

La normativa di settore ha istituito un contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati. L'agevolazione consiste in un credito d'imposta pari al 35% del costo aziendale totale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, nel primo anno del nuovo rapporto di lavoro.
Sono state previste una serie di misure fiscali finalizzate a rafforzare la crescita e la propensione all'investimento nelle imprese startup innovative. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 la disciplina consente detrazioni Irpef del 19% per investimenti in startup provenienti da persone fisiche e deduzioni dell'imponibile Ires del 20% nel caso di investimenti di persone giuridiche. Il beneficio fiscale e? maggiore se l'investimento riguarda le startup a vocazione sociale e quelle che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (detrazioni Irpef al 25%; deduzioni dall'imponibile Ires al 27%). Gli incentivi conservano validità anche in caso di investimenti indiretti per il tramite di altre società che investono prevalentemente in startup.




Misure per la raccolta del capitale di rischio nelle startup innovative

Il disegno del legislatore ha previsto l'equity crowdfunding come uno strumento in grado di favorire lo sviluppo delle startup innovative attraverso regole e modalità di finanziamento in grado di sfruttare tutte le potenzialità della rete. La regolamentazione di dettaglio, predisposta dalla Consob, permette alle startup innovative di avviare campagne di raccolta di capitale diffuso attraverso portali online autorizzati.
Previsto, inoltre, un accesso semplificato, gratuito e diretto per le startup al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, ossia il fondo governativo che facilita l'accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari (decreto attuativo; guida). La garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alla startup, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed e? concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un'istruttoria che beneficia di un canale prioritario.

Altre misure

La normativa garantisce ampio sostegno nel processo di internazionalizzazione delle startup da parte dell'Agenzia ICE, includendo l'assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l'ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l'attività volta a favorire l'incontro delle startup innovative con potenziali investitori.



Infine, il Ministro dello Sviluppo Economico, lo scorso 24 giugno 2014, ha lanciato il programma Italia Startup Visa, introducendo un meccanismo rapido, centralizzato e leggero sul piano burocratico per la concessione dei visti di ingresso per lavoro autonomo ai soggetti che intendono avviare una startup innovativa nel nostro Paese nell'ottica di favorire e incrementare gli investimenti stranieri.
La startup innovativa, con tutte le sopra elencate agevolazioni che ne conseguono, non è comunque sinonimo e garanzia di successo imprenditoriale. Il numero di startup iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese è in costante aumento, ma non tutte le neonate società godono di un eccellente stato di salute. In ogni caso, deve essere tenuto nella dovuta considerazione che, con ogni probabilità, i risultati nei primi anni di vita non saranno entusiasmanti a causa della forte incidenza dell'esposizione debitoria nella fase iniziale dell'attività. Tuttavia, le startup innovative che hanno "ingranato" e registrano utili risultano essere maggiormente redditizie rispetto ad un'ordinaria società di capitali.


In conclusione, sì alle startup ma non per tutti.

Avv. Gianluca Bellino
BLB Studio Legale

www.blblex.it
 


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