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02/07/2014

idee

Cosa cambia con il decreto Poletti sul lavoro

Giorgetti (Kelly Services): In uno scenario in cui l'occupazione stenta a ripartire, era necessario ed urgente mettere in atto misure per invertire la tendenza. La flessibilità puo 'aiutare aziende, lavoratori ed economia

Lo scorso 16 maggio 2014 e' €stato convertito in legge (L. 78/2014) il “Decreto Poletti”, la prima parte del “Jobs Act” che, in materia di lavoro, riguarda le misure relative a: contratto a tempo determinato, somministrazione a tempo determinato ed apprendistato. Nel suo insieme, il Jobs Act si propone di stimolare il rilancio dell’occupazione facilitando i rapporti di lavoro. In uno scenario nel quale, nonostante i primi segnali di ripresa, l’occupazione - in particolare, quella giovanile - stenta a ripartire, era necessario ed urgente mettere in atto misure che mirassero ad invertire la tendenza”, ha dichiarato Stefano Giorgetti, Amministratore delegato di Kelly Services Italia. “La flessibilità nei contratti di lavoro, se regolata nell’ottica di garantire tutti gli attori del mercato, può inserirsi con armonia nelle dinamiche di un’economia veloce, aperta, concorrenziale ed innovativa”.

Vediamo nel dettaglio cosa cambia. Contratti

Sia per i contratti a tempi determinato sia come somministrazione a tempo determinato, la Legge 78/2014 sancisce la cosiddetta “acausalità”: le aziende, quindi, non hanno piu l’obbligo di specificare il motivo per cui viene posto un limite temporale al contratto di lavoro.

Parallelamente, vengono ridefiniti i limiti al numero di volte in cui un contratto a tempo determinato o in somministrazione puo essere prorogato nell’arco di una durata massima di 36 mesi: nel primo caso, sono possibili fino a 5 proroghe, purché riguardino sempre la stessa mansione per la quale è stato stipulato il contratto iniziale; nel secondo, il numero massimo di proroghe è 6, come già previsto dal CCNL delle Agenzie di Somministrazione. E' stato poi definitivamente chiarito che il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato ha diritto ad essere stabilmente inserito all’interno dell’organizzazione aziendale, quando la somma dei contratti a tempo determinato, inclusi eventuali periodi di somministrazione, superi i 36 mesi. Ma quanti contratti a tempo determinato o in somministrazione a tempo determinato può stipulare un’azienda? Le nuove disposizioni parlano del 20% massimo dei dipendenti assunti a tempo indeterminato al primo gennaio dell’anno in cui avviene l’assunzione, senza contare i lavoratori somministrati e i casi previsti dai vari CCNL di settore.

Per chi supera tale limite, è prevista una sanzione amministrativa e non più, come voluto in passato, la conversione automatica dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato. In linea di massima, la convinzione sulla quale si basano queste misure è che il contratto a tempo determinato renda più facile, per l’azienda, scegliere di assumere, soprattutto in un momento storico come quello attuale. Apprendistato

Il “Decreto Poletti” introduce importanti novità anche per il contratto di apprendistato, con l’obiettivo di rilanciarlo e stimolarne sempre più l’utilizzo corretto da parte delle aziende. L’apprendistato – storica forma contrattuale mai del tutto decollata in Italia, al contrario di quanto avviene all’estero dove costituisce la modalità privilegiata per l’ingresso nel mercato del lavoro – potrebbe oggi rappresentare un’occasione per molti giovani italiani con scarsa o incompleta esperienza di acquisire le competenze necessarie a ricoprire con autonomia un determinato ruolo. Tutto ciò è possibile grazie al mix che caratterizza questa forma contrattuale: formazione (obbligatoria) ed attività lavorativa, comunque retribuita secondo i CCNL di settore.


Il “Decreto Poletti” ribadisce l’obbligo della forma scritta per contratto e patto di prova, ma ammette la possibilità, rispetto al passato, di un sintetico piano formativo individuale, anch’esso in forma scritta. La formazione dell’apprendista rimane, naturalmente, obbligatoria. Dallo scorso maggio, tuttavia, la Regione in cui ha sede l’azienda che ha assunto l’apprendista deve comunicare all’azienda stessa, entro 45 giorni dalla notizia dell’instaurazione del rapporto di lavoro, tempistiche e modalità di erogazione della formazione di base prevista dal piano. Per le aziende con più di 50 dipendenti, infine, scende la percentuale degli apprendisti già in forza nell’organico aziendale che è obbligatorio confermare a tempo indeterminato prima che si possa procedere ad assumerne di nuovi: se la Legge Fornero fissava il tetto ad almeno il 50%, ora il minimo si abbassa al 20%. Nessun obbligo di conferma, invece, per le aziende con meno di 50 dipendenti.  


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