L'Agenzia delle Entrate ha di recente chiarito i requisiti per l'accesso all'aliquota agevolata del 5% nel regime forfettario, mettendo fine a diverse interpretazioni ambigue. Molti professionisti e imprese si chiedono se possono beneficiare di questo vantaggio fiscale. Vediamo insieme cosa è emerso.
Il regime forfettario, con la sua aliquota agevolata al 5% (in alternativa al 15%), è un'opportunità per chi inizia una nuova attività. Ma attenzione: l'Agenzia delle Entrate, con l'interpello n. 226/2024, ha ribadito che l'agevolazione al 5% non è automatica.
È necessario rispettare criteri rigorosi, tra cui l'avvio dell'attività in regime forfettario fin dal primo anno. Nessuna possibilità di applicazione retroattiva, dunque: non è possibile passare al regime forfettario dopo un anno e richiedere l’aliquota agevolata a posteriori, come speravano alcuni contribuenti. Il caso esaminato dall'Agenzia riguardava proprio una contribuente che aveva iniziato con un regime ordinario e poi richiesto l'aliquota al 5%, ottenendo una risposta negativa.
La legge 190/2014, e in particolare i commi 54-89, definisce i requisiti per il regime forfettario. L'attività deve essere effettivamente "nuova", non una continuazione di una precedente attività dipendente o autonoma, a meno che non si tratti di praticantato obbligatorio. Anche un solo anno svolto in regime ordinario preclude l'accesso all'aliquota ridotta.
Focalizzati sulla distinzione tra "nuova attività" e continuazione di attività precedenti, e sul ruolo della circolare 10/2016.