Regime forfettario: chiarimenti sull'aliquota al 5%

Regime forfettario: chiarimenti sull'aliquota al 5%

L'Agenzia delle Entrate ha di recente chiarito i requisiti per l'accesso all'aliquota agevolata del 5% nel regime forfettario, mettendo fine a diverse interpretazioni ambigue. Molti professionisti e imprese si chiedono se possono beneficiare di questo vantaggio fiscale. Vediamo insieme cosa è emerso.

L'aliquota al 5% non è sempre garantita

Il regime forfettario, con la sua aliquota agevolata al 5% (in alternativa al 15%), è un'opportunità per chi inizia una nuova attività. Ma attenzione: l'Agenzia delle Entrate, con l'interpello n. 226/2024, ha ribadito che l'agevolazione al 5% non è automatica. È necessario rispettare criteri rigorosi, tra cui l'avvio dell'attività in regime forfettario fin dal primo anno. Nessuna possibilità di applicazione retroattiva, dunque: non è possibile passare al regime forfettario dopo un anno e richiedere l’aliquota agevolata a posteriori, come speravano alcuni contribuenti.



Il caso esaminato dall'Agenzia riguardava proprio una contribuente che aveva iniziato con un regime ordinario e poi richiesto l'aliquota al 5%, ottenendo una risposta negativa.

Cosa si intende per "nuova attività"?

La legge 190/2014, e in particolare i commi 54-89, definisce i requisiti per il regime forfettario. L'attività deve essere effettivamente "nuova", non una continuazione di una precedente attività dipendente o autonoma, a meno che non si tratti di praticantato obbligatorio. Anche un solo anno svolto in regime ordinario preclude l'accesso all'aliquota ridotta. La circolare 10/2016 dell'Agenzia delle Entrate approfondisce il concetto di "nuova attività", sottolineando che la valutazione deve essere sostanziale, andando oltre gli aspetti meramente formali, come un semplice cambio di codice ATECO. L'obiettivo è evitare elusioni fiscali.

Continuità e discontinuità dell'attività

Per ottenere il 5%, l'attività non deve rivolgersi allo stesso mercato o utilizzare le stesse competenze del lavoro precedente. Se si continua ad operare nello stesso settore o con la stessa clientela, l'agevolazione non è applicabile, anche in caso di licenziamento.


La discontinuità, invece, si verifica quando si cambia completamente mercato o se il precedente lavoro era marginale, ad esempio contratti a termine brevi. Solo in questi casi, l'aliquota al 5% è applicabile, offrendo un notevole vantaggio fiscale.

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