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Luglio_2013

economia

La Commissione UE propone un Meccanismo unico di risoluzione delle crisi per l’Unione bancaria

Barroso (Commissario UE): Non possiamo eliminare i rischi di fallimenti bancari ma in futuro l’onere delle perdite dovrebbe ricadere sulle banche e non sui contribuenti europei

Il Meccanismo unico di risoluzione delle crisi per l\'Unione bancaria proposto dalla Commissione europea completerebbe il meccanismo di vigilanza unico (IP/12/953), che sarà operativo alla fine del 2014 e in base al quale la Banca centrale europea (BCE) eserciterà una vigilanza diretta sulle banche nella zona euro e negli altri Stati membri che decidono di aderire all’Unione bancaria. Nel caso in cui, malgrado la vigilanza rafforzata, una banca soggetta al Meccanismo di vigilanza unico dovesse trovarsi in gravi difficoltà, il Meccanismo unico di risoluzione delle crisi permetterebbe di gestire la sua crisi in modo efficiente, riducendo al minimo i costi per i contribuenti e l’economia reale.
Il Presidente della Commissione José Manuel Barroso ha dichiarato: “Grazie a questa proposta disponiamo ormai di tutti gli elementi necessari per istituire un’Unione bancaria che permetta di consolidare le basi del settore, ripristinare la fiducia e ovviare alla frammentazione dei mercati finanziari. Abbiamo già raggiunto un accordo su una vigilanza europea comune delle banche nella zona euro e negli altri Stati membri che desiderano partecipare.

La nostra proposta completa l’accordo con un sistema unico forte e integrato da applicare alle banche in dissesto. Non possiamo eliminare i rischi di fallimenti bancari ma, grazie al Meccanismo unico di risoluzione delle crisi e al Fondo unico di risoluzione delle crisi, in futuro l’onere delle perdite dovrebbe ricadere sulle banche, e non sui contribuenti europei".
Michel Barnier, Commissario per il Mercato interno e i servizi, ha a sua volta dichiarato: “L\'esperienza insegna che le crisi bancarie possono dilagare rapidamente al di là dei confini, innescando una spirale di sfiducia in tutta la zona euro, e che il crollo di una grande banca transfrontaliera può creare una situazione complessa e fonte di confusione: la risoluzione della crisi di Dexia non è un esempio da seguire. Abbiamo bisogno di un sistema che possa prendere decisioni in modo rapido ed efficiente, che non faccia sorgere dubbi circa l\'incidenza sulle finanze pubbliche e le cui regole siano fonte di certezza sul mercato. Questo è il senso della proposta sul Meccanismo unico di risoluzione delle crisi: garantendo che la vigilanza e la risoluzione delle crisi siano allineate a livello centrale, con il coinvolgimento di tutti i soggetti nazionali pertinenti, e sostenute da adeguate modalità di finanziamento della risoluzione delle crisi, il Meccanismo consentirà di gestire le crisi bancarie in modo più efficiente nell’Unione bancaria e contribuirà a spezzare il legame tra crisi del debito sovrano e banche in difficoltà”.



Aumentata la sicurezza delle banche
Il quadro di vigilanza rafforzato del meccanismo di vigilanza unico e i requisiti prudenziali rafforzati, aumenteranno la sicurezza delle banche. Non si può però escludere totalmente il rischio che una banca abbia seri problemi di liquidità o di solvibilità. La vigilanza e la risoluzione delle crisi nel settore bancario devono essere allineate ed esercitate allo stesso livello centrale per ridurre l’incertezza ed evitare l\'assalto agli sportelli e il contagio ad altre parti della zona euro. Il Meccanismo unico di risoluzione delle crisi proposto applicherebbe le norme sostanziali sul risanamento e sulla risoluzione delle crisi delle banche, la cui adozione è prevista a breve, all\'interno dell\'Unione bancaria. Il Consiglio dei ministri delle Finanze dell’UE ha raggiunto un accordo sull’impostazione generale di queste nuove norme il 27 giugno e la relazione della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo è stata adottata il 20 maggio. I negoziati tra Consiglio e Parlamento europeo stanno per iniziare e quest’autunno dovrebbe essere raggiunto un accordo definitivo sulla direttiva relativa al risanamento e alla risoluzione delle crisi nel settore bancario.




Il Meccanismo unico di risoluzione delle crisi funzionerebbe nel modo seguente:
• In qualità di organismo incaricato della vigilanza, la BCE individuerebbe le banche della zona euro, o quelle stabilite in uno Stato membro che partecipa all’Unione bancaria, che versano in gravi difficoltà finanziarie e per le quali è necessaria una misura di risoluzione della crisi.
• Un Comitato unico di risoluzione delle crisi composto da rappresentanti della BCE, della Commissione europea e delle autorità nazionali pertinenti (cioè quelle del paese in cui si trovano la sede centrale e le succursali e/o le filiazioni della banca) preparerebbe la risoluzione della crisi della banca. Il Comitato avrebbe ampi poteri di analisi e definizione del metodo di risoluzione della crisi, degli strumenti da utilizzare e delle modalità di coinvolgimento del Fondo europeo di risoluzione. Le autorità nazionali di risoluzione delle crisi sarebbero strettamente associate al processo.
• In base alla raccomandazione del Comitato unico di risoluzione delle crisi, o di propria iniziativa, la Commissione deciderebbe se e quando avviare la risoluzione della crisi di una banca e definirebbe un quadro per l’uso degli strumenti di risoluzione della crisi e del Fondo.


Per motivi giuridici, la decisione definitiva non potrebbe essere presa dal Comitato.
• Sotto la vigilanza del Comitato unico di risoluzione delle crisi, le autorità nazionali di risoluzione delle crisi dovrebbero attuare il piano di risoluzione.
• Il Comitato unico di risoluzione delle crisi sovraintenderebbe alla risoluzione delle crisi, monitorando l’attuazione da parte delle autorità nazionali di risoluzione delle crisi. Nel caso in cui un\'autorità nazionale non si conformi alla sua decisione, il Comitato potrebbe applicare direttamente provvedimenti esecutivi alle banche in difficoltà.
• Sarebbe creato un Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie, posto sotto il controllo del Meccanismo unico di risoluzione delle crisi, che garantirebbe la disponibilità di finanziamenti a medio termine durante la ristrutturazione della banca. Il Fondo sarebbe alimentato da contributi del settore bancario, sostituendo i fondi nazionali di risoluzione delle crisi bancarie degli Stati membri della zona euro e degli Stati membri che partecipano all’Unione bancaria istituiti dal progetto di direttiva relativa al risanamento e alla risoluzione delle crisi nel settore bancario.




Il ruolo della Commissione sarebbe limitato alla decisione di avviare la risoluzione della crisi di una banca e alla decisione sul quadro di risoluzione della crisi, in modo da garantire la coerenza con il mercato unico e con le norme UE in materia di aiuti di Stato e tutelando al tempo stesso l\'indipendenza e la responsabilità dell’intero Meccanismo.
Al Consiglio europeo del 27 e 28 giugno, i leader dell’Unione europea si sono prefissi di raggiungere un accordo sul Meccanismo entro la fine del 2013 perché possa essere adottato entro la fine dell\'attuale legislatura del Parlamento europeo, che scade nel 2014. Questo consentirebbe di applicarlo da gennaio 2015, insieme alla direttiva relativa al risanamento e alla risoluzione delle crisi nel settore bancario.
Fino all\'entrata in vigore delle norme proposte, le crisi bancarie continuerebbero ad essere gestite in base ai regimi nazionali. Questi regimi, tuttavia, sono destinati a convergere progressivamente verso i principi concordati in materia di risoluzione delle crisi, vale a dire l’addebitamento delle perdite bancarie ad azionisti e creditori anziché ai contribuenti.


Questo obiettivo sarà raggiunto, da un lato, attraverso gli orientamenti riveduti sugli aiuti di Stato alle banche, e, dall’altro, grazie alla possibilità di una ricapitalizzazione diretta delle banche da parte del Meccanismo europeo di stabilità. Entrambi subordinano il sostegno statale proveniente dalle risorse nazionali e dal Meccanismo europeo di stabilità a un’adeguata “condivisione degli oneri” con gli investitori privati di una banca.


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