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Dicembre_2013

economia

La nuova disciplina europea in materia di derivati OTC

Germini e Ciprianetti (Assiom Forex): Meritano attenzione l’obbligo di compensazione in CCP, l’obbligo di adozione delle tecniche di mitigazione del rischio e l’obbligo di segnalazione ai Trade Repositories (II Parte)

Le novità con le quali il legislatore europeo mira a ridurre il rischio sistemico, il rischio di controparte ed il rischio di mercato hanno rappresentato un momento di confronto e di crescita per l’intero sistema finanziario, in modo particolare per quanto attiene all’operatività in derivati.
Uno degli argomenti di maggiore attualità è rappresentato dal Regolamento EMIR che impone nuovi obblighi a carico degli operatori che entreranno in vigore in modo graduale fra il 2013 ed il 2014.
La normativa europea in parola trova esecuzione, attuazione ed integrazione mediante appositi standard tecnici – cd. RTS (Regulatory Technical Standard) - che completano il plesso normativo e regolamentare.
Tali Regolamenti sono emanati dalle competenti Autorità Europee Tecniche e di Vigilanza quali EBA, ESMA, EIOPA e sono direttamente applicabili negli Stati membri, fatti salvi i regimi di graduale entrata in vigore delle disposizioni in essi definiti.
Nel dettaglio delle previsioni introdotte dall’EMIR, particolare attenzione merita: l’obbligo di compensazione in CCP, l’obbligo di adozione delle tecniche di mitigazione del rischio e l’obbligo di segnalazione ai Trade Repositories.



Obbligo di compensazione centralizzata presso la CCP

Le controparti finanziarie, ai sensi dell’art. 4 dell’EMIR, sono tenute a compensare presso una CCP i contratti eligible; il rapporto originario di tipo bilaterale viene novato a favore della CCP che diventa controparte diretta di ciascuna delle parti che ha originato la trade, assicurando il buon esito dell’operazione. Tale obbligo si applica anche alle controparti non finanziarie qualora le posizioni da queste poste in essere superino la soglia di compensazione – cd. clearing threshold - individuata dal Reg. delegato UE n. 149/2013, all’art.11.
L’art. 3 del Regolamento EMIR prevede casi di esenzione dall’obbligo di compensazione centralizzata per le operazioni infragruppo (comma 2, lettera b), vale a dire per le operazioni stipulate tra società appartenenti allo stesso gruppo, e per le operazioni concluse tra soggetti aderenti ad un medesimo sistema di tutela istituzionale (istituito e riconosciuto ai sensi dell’articolo 80 (8) della Direttiva 2006/48/CE). Alle operazioni esentate dall’obbligo di compensazione si applicano comunque gli obblighi di segnalazione e di mitigazione del rischio.


Per quanto attiene alle modalità di accesso alla CCP, il Regolamento EMIR delinea tre tipologie di cliente: il Clearing Member o partecipante diretto alla CCP, il Cliente Diretto, vale a dire il cliente del Clearing Member, ed il Cliente Indiretto, ossia il cliente del Cliente Diretto.
Il Clearing Member è tenuto a predisporre adeguate procedure per la gestione di eventuali inadempienze del Cliente Diretto; in tale contesto la CCP può mantenere una contabilità separata dei propri clienti funzionale a distinguere gli assets e le posizioni del cliente diretto da quelle di altri clienti diretti ovvero dei clienti indiretti. La segregazione può essere “omnibus”, che consente ad ogni cliente di distinguere le proprie attività e posizioni rispetto alle attività e posizioni detenute per conto dei suoi clienti indiretti mediante scritture separate oppure “individuale” distinguendo le attività e le posizioni detenute per conto di un cliente indiretto da quelle detenute per conto di altri clienti indiretti.

Obbligo di adozione delle Tecniche di Mitigazione del Rischio per i contratti derivati OTC non compensati presso una CCP

A norma dell’art.

11 del Reg. EMIR, le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie, che stipulano un contratto derivato OTC non compensato mediante CCP, sono tenute a porre in essere opportune procedure volte a misurare, monitorare ed attenuare il rischio di credito di controparte ed i connessi rischi operativi.
Le tecniche di mitigazione del rischio previste dalla normativa in esame sono:
• Collateral – vale a dire lo scambio di garanzie finanziarie tra le controparti;
• Timely Confirmation – inteso come l’obbligo di conferma tempestiva delle condizioni contrattuali, se disponibili con mezzi elettronici;
• Monitoring – inteso come il monitoraggio del valore dei contratti in essere;
• Dispute Resolution –quale adozione di procedure e processi di gestione delle controversie;
• Portfolio Compression – vale a dire la valutazione, almeno semestrale, in base al numero dei contratti, della possibilità di effettuare una “compressione del portafoglio”;
• Portofolio Reconciliation – inteso come la riconciliazione periodica del portafoglio in base al numero dei contratti.



La regolamentazione di secondo livello (Reg. delegato U.E. 149/2013) ha definito l’applicazione degli obblighi sopra richiamati e la relativa entrata in vigore, eccezion fatta per l’obbligo di collateralizzare le posizioni in essere. Nello specifico, dal 15 marzo 2013 sono applicabili gli adempimenti aventi ad oggetto il Monitoraggio giornaliero del valore dei contratti in essere e la Timely Confirmation mentre dal 15 settembre u.s. sono in vigore le disposizioni relative alla Portfolio Reconciliation, alla Portfolio Compression e alla Dispute Resolution.
Per quanto concerne lo scambio del Collateral su base bilaterale, che potrà avvenire sia in titoli che in cash, si segnala che il Regolamento EMIR, dispone che ogni obbligo prescritto dal regolamento - che debba essere attuato da atti delegati o di esecuzione - dovrà considerarsi applicabile solo a decorrere dalla data di decorrenza degli effetti di tali atti.

Obbligo di segnalazione al Trade Repository

In ottemperanza all’articolo 9 del Regolamento EMIR, tutte le controparti e le CCP sono tenute a trasmettere le informazioni relative ai contratti derivati che hanno concluso nonché le informazioni aventi ad oggetto eventuali cessazioni o modifiche degli stessi ad un Trade Repository.


L’obbligo in questione si applica a tutti i contratti derivati OTC o negoziati su mercati regolamentati, compensati o non compensati presso una CCP.
Con riguardo all’adempimento dell’obbligo in parola, è prevista la facoltà di delegare la segnalazione delle informazioni all’altra controparte del derivato ovvero ad un soggetto terzo, che può essere rappresentato anche da una CCP. Sul punto il Regolamento impone comunque di evitare eventuali duplicazioni di segnalazione nonché la possibilità di trasmettere un’unica segnalazione valevole per entrambi i soggetti. Il Trade Repository è tenuto, per un periodo minimo di cinque a anni dalla cessazione, a conservare i dati relativi ai contratti conclusi ed alle eventuali novazioni oggettive e soggettive degli stessi.
L’obbligo di segnalazione entrerà in vigore il prossimo 12 Febbraio.

Francesco Germini e Jacopo Ciprianetti, Commissione Mercato dei Capitali Assiom Forex


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