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16/11/2016

idee

Voluntary Disclosure: riapertura positiva ma con qualche criticita'

Damagino (Studio Rödl & Partner): l'Italia può recuperare ancora notevoli risorse ma restano da definire alcune procedure, per ora molto complesse. E poi la parte di rientro dei contanti e la collaborazione di alcuni Paesi esteri

Avanti tutta col Voluntary disclosure 2. Il Fisco italiano, per la seconda volta, permette a quei cittadini che hanno deciso di trasferire denari all'estero - per tenerli al riparo da tasse e da gabelle tricolori - di farli rientrare dietro il pagamento di una sanzione ridotta (non vi sono sconti di imposta): il prezzo per vivere sereni e stare al riparo da costi ben più salati.
"La prima edizione del Voluntary disclosure è stata sicuramente un grande successo, ecco perché oggi il Governo la ripropone quasi uguale" è il primo commento di Stefano Damagino, commercialista e revisore legale, Associate Partner dello studio Rödl & Partner di Milano. "Si pensi - aggiunge - che solo di gettito fiscale (imposte e sanzioni pagate) lo Stato nella passata versione ha recuperato quasi 4 miliardi di euro. Sicuramente ci sono aspetti da migliorare, che anche in precedenza avevano avuto poco successo, come trovare un modo per far emergere i contanti trasferiti all'estero (o nascosti in Italia), ma non sarà facile agire su quest'aspetto".
"C'è da dire poi - continua Damagino - che non tutti i Paesi destinatari del trasferimento dei capitali italiani, si sono comportati allo stesso modo.

La Svizzera, per esempio, ha aderito con entusiasmo ed ha spinto parecchio verso una Voluntary disclosure; mentre da altri, come il Principato di Monaco o l'Austria, ci si aspettava molto di più. Ci si augura a questo punto che con la VD2 arrivino più rientri proprio da questi Stati".
La nuova procedura di Voluntary disclosure è attivabile a partire dal 24 ottobre 2016 fino al 31 luglio 2017, data entro la quale dovranno essere inviate telematicamente le richieste di accesso alla procedura, con la possibilità di inoltrare la relativa relazione e documentazione entro il 30 settembre 2017.
Sono assoggettabili alla pratica di voluntary-bis anche gli anni 2014, 2015 e tutte le violazioni commesse entro il 30 settembre 2016; in precedenza la disclosure si limitava alle annualità fino al 2013 incluso. Esclusivamente per le attività ed i redditi inclusi nella procedura, è pertanto prevista una proroga al 31 dicembre 2018 dei termini di accertamento scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2015. I contribuenti che hanno aderito alla prima procedura, anche per interposta persona, non potranno aderire anche alla pratica di voluntary-bis.


Come spiega Damagino, ci sono sicuramente passaggi da chiarire, soprattutto in merito alle procedure aggiunte rispetto alla norma precedente: "prima fra tutte - riferisce il commercialista - la procedura di autoliquidazione degli importi che al momento appare piuttosto fumosa".
Il D.L. n.193, che ha introdotto la Vd2, si è occupato anche di regolare il trattamento del contenuto delle cassette di sicurezza e, in generale, di denaro contante, cercando di riempire un gap che era riscontrabile nella passata edizione lasciando però inalterato quanto previsto in tema di imposte e sanzioni. "Ebbene - commenta Damagino - al momento la procedura trovata appare piuttosto complessa. Il contribuente sarà tenuto a fornire all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione a garanzia del fatto che tali valori contanti non provengono da reati non tributari. Suddetta dichiarazione risulterà suscettibile del nuovo reato di emersione fraudolenta di attivi provenienti da reati non tributari (punibile con la reclusione da 18 mesi a 6 anni), previsto per chiunque si avvalga della procedura di collaborazione volontaria al fine di fare emergere attività finanziarie e patrimoniali provenienti da reati diversi da quelli tributari".



"Infine - spiega Damagino - oltre all'apertura e all'inventario delle cassette in presenza di un notaio entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, il contribuente dovrà, entro la stessa data, versare i contanti e i valori al portatore presso intermediari abilitati tramite una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura".
Per sanare la mancata presentazione del quadro RW, il quantum da versare è pari al 3% (annuo) dell'importo non dichiarato, nel caso di detenzione in Paese che consente l'effettivo scambio di informazioni e del 6% (annuo) nel caso di detenzione in paradisi fiscali. Tali sanzioni sono riducibili della metà, se le attività vengono trasferite in Paesi che consentono l'effettivo scambio di informazioni, mentre di un quarto in caso di trasferimento / mantenimento in paradisi fiscali. Le stesse sanzioni potranno essere ulteriormente abbattute ad un terzo in caso di pagamento entro il termine di proposizione del ricorso avverso l'atto di contestazione delle sanzioni.
Damagino, inoltre, ricorda che in merito alla tassazione diretta delle attività oggetto di collaborazione volontaria, il contribuente dovrà assoggettare:
- l'intero valore dell'attività detenuta all'estero (ad aliquota marginale del contribuente) nel caso in cui essa sia frutto di proventi occultati al fisco e prodotti in periodi ancora accertabili;
- i proventi finanziari generati dalle attività detenute all'estero (in base alle relative aliquote), con la possibilità, per i contribuenti detentori di attività finanziarie all'estero che non abbiano superato i due milioni di euro di consistenza media annua nel periodo oggetto di procedura, di applicare l'aliquota sostituiva del 27% su un rendimento forfettizzato del 5% annuo.



Nei suddetti casi la misura delle sanzioni è fissata al minimo edittale ridotto di un quarto, ulteriormente riducibile secondo le norme ordinarie.
"Altre due novità introdotte con la riapertura dei termini della procedura - spiega ancora Damagino - sono: l'esonero dalla compilazione del quadro RW di UNICO 2017 per le attività oggetto di collaborazione volontaria e la possibilità di autoliquidare imposte, sanzioni ed interessi rilevanti ai fini della procedura".
"In definitiva - conclude il commercialista e revisore - si prevede una riedizione molto allineata a quella precedente, lasciando invariato anche il punto del cosiddetto condono penale che consente di aderire alla procedura senza che vengano rilevati reati penali se non per le ipotesi più gravi (ad esempio quella di riciclaggio)".

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti: www.roedl.com/it/services/voluntary_bis


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