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05/10/2016

idee

Adesso il wi-fi puo' finalmente essere libero (con qualche condizione)

Una sentenza del tribunale di Monaco esclude la responsabilità dei prestatori intermediari per un'attività illecita iniziata da un terzo, se si tratta di semplice trasporto di informazioni

Una buona notizia per chiunque intenda offrire - o già lo sta facendo - un servizio di wi-fi gratuito alla propria clientela. Da tempo si era aperto un dibattito legale sulla responsabilità oggettiva o soggettiva in merito all'utilizzo che l'utente ne avesse fatto e sulle sue implicazioni a vari livelli. Adesso una sentenza mette un punto fermo sulla questione e solleva le aziende (dagli hotel ai bar, dai negozi a qualsiasi altra attività commerciale) da ogni responsabilità. Vediamola nel dettaglio.
Il gestore di un negozio che offre gratuitamente al pubblico una rete wi-fi non è responsabile delle violazioni dei diritti d'autore commesse da un utente. Tuttavia, a tale gestore può essere imposto di proteggere la propria rete mediante una password allo scopo di porre termine a queste violazioni o di prevenirle.
E' quanto ha stabilito la Sentenza Corte Giust. 15.09.2016, causa C-484/14, Mc Faden c. Sony, sul ruolo del negoziante titolare di rete wifi nel suo negozio in caso di violazione del diritto d'autore compiuta da terzi tramite la sua rete. Il negoziante, secondo la Corte, non è responsabile per le violazioni compiute da terzi (clienti, verosimilmente, o passanti se catturano la rete da fuori) appoggiandosi alla sua rete; può essergli però imposto di prevenire tali violazioni apponendo password e prendendo le generalità di chi le ha richieste.


La causa riguardava il gestore di un negozio di materiali d'illuminazione e audio, in cui offriva gratuitamente al pubblico una rete wi-fi al fine di attirare l'attenzione di potenziali clienti sui suoi beni e servizi. Nel 2010, un'opera musicale, di cui la Sony deteneva i diritti d'autore, era stata illecitamente messa a disposizione del pubblico per essere scaricata mediante tale rete. Il Landgericht München I (tribunale regionale di Monaco), investito della controversia tra la Sony e il sig. Mc Fadden, aveva stabilito che quest'ultimo non avesse direttamente violato i diritti d'autore di cui trattasi. Tuttavia il tribunale aveva considerato la possibilità di ritenere il gestore indirettamente responsabile di tale violazione a motivo della mancata protezione della sua rete wi-fi. Avendo dubbi sulla questione se la direttiva sul commercio elettronico configurasse o meno una responsabilità indiretta di tal genere, il Landgericht aveva rimesso una serie di questioni alla Corte di giustizia.
Infatti, la direttiva esclude la responsabilità dei prestatori intermediari per un'attività illecita iniziata da un terzo, allorché la loro prestazione consista nel semplice trasporto di informazioni.

Tale esclusione di responsabilità sussiste purché siano soddisfatte tre condizioni cumulative, vale a dire:
1) il prestatore non deve dare origine alla trasmissione,
2) non deve selezionare il destinatario della trasmissione,
3) non deve selezionare né modificare le informazioni trasmesse.

Nella sentenza, la Corte constata, innanzitutto, che mettere una rete wi-fi a disposizione del pubblico gratuitamente al fine di attirare l'attenzione dei potenziali clienti sui prodotti o i servizi di un negozio costituisce un «servizio della società dell'informazione» ai sensi della direttiva. La Corte conferma, poi, che, qualora le predette tre condizioni siano soddisfatte, non può sorgere alcuna responsabilità di un prestatore il quale, come il sig. Mc Fadden, fornisca l'accesso a una rete di comunicazione. Di conseguenza, il titolare di diritti d'autore non può chiedere a tale prestatore un risarcimento per il motivo che tale rete è stata utilizzata da terzi in violazione dei suoi diritti. Poiché una tale domanda di risarcimento non può essere accolta, si deve altresì escludere che il titolare di diritti possa chiedere il rimborso delle spese di diffida o delle spese legali connesse a tale domanda.


Invece, la direttiva non osta a che il titolare di diritti chieda a un'autorità o a un organo giurisdizionale nazionale di ordinare a un tale prestatore di porre fine a ogni violazione dei diritti d'autore commessa dai suoi clienti o di prevenire violazioni simili. Infine, la Corte riconosce che un'ingiunzione che imponga di proteggere la connessione a Internet mediante una password è idonea a realizzare un equilibrio tra i diritti di proprietà intellettuale, da un lato, e, dall'altro, il diritto alla libertà d'impresa dei fornitori di accesso e il diritto alla libertà d'informazione degli utenti della rete.
Secondo la Corte una misura di questo tipo è idonea a dissuadere gli utenti di una rete dal violare diritti di proprietà intellettuale. A tal riguardo, la Corte sottolinea, però, che, al fine di garantire la realizzazione di tale effetto dissuasivo, è necessario che gli utenti siano obbligati a rivelare la loro identità prima di poter ottenere la password richiesta, così da evitare che agiscano anonimamente. Di contro, la direttiva esclude in modo esplicito l'adozione di una misura consistente nella sorveglianza delle informazioni trasmesse attraverso una determinata rete.


Allo stesso modo, una misura consistente nel chiudere completamente la connessione a Internet senza prevedere l'adozione di misure meno restrittive della libertà d'impresa del fornitore di tale connessione non sarebbe idonea a conciliare i citati diritti che concorrono nella fattispecie.

@federicounnia - Consulente in comunicazione


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