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09/12/2015

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Arriva il super-ammortamento nel leasing auto e strumentale

De Candia (Assilea): il Governo ha recentemente varato una disposizione finalizzata a incentivare i nuovi investimenti in beni materiali strumentali, mediante una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto

Un ammortamento già significativo che per i beni acquistati in leasing potrebbe addirittura arrivare a livelli super, con il risultato concreto di spingere imprese e professionisti ad effettuare scelte d'acquisto altrimenti rinviate a tempi migliori. E' questa la significativa novità contenuta nella legge di stabilità che ha iniziato il suo iter parlamentare su cui Assilea, Associazione italiana leasing, ha predisposto un dettagliatissima relazione per le proprie associate.
Il Governo ha recentemente varato una disposizione finalizzata a incentivare i nuovi investimenti in beni materiali strumentali, mediante una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto.
"L'agevolazione è estesa anche alle auto aziendali fornendo nuove opportunità di vantaggio per imprese e professionisti. In particolare, l'articolo 7 prevede una maggiorazione del 40% del valore ammesso in deduzione dalla base imponibile Ires e Irpef rispettivamente di imprese e lavoratori autonomi - ha spiegato Gianluca De Candia, DG di Assilea - generando l'imputazione in ciascun periodo d'imposta di quote di ammortamento, ovvero canoni di locazione finanziaria, più elevati".

L'agevolazione, già fruibile dal 15 ottobre 2015, è contenuta nel disegno di legge di stabilità 2016 all'esame del Parlamento che deve essere obbligatoriamente approvato entro il 31 dicembre 2015".
E' vero che, trattandosi di una legge non ancora in vigore ufficialmente, occorrerebbe una certa cautela in quanto l'iter parlamentare potrebbe cambiare il provvedimento ma, sul super ammortamento nessun parte sociale ed economica (sindacati, Confindustria, opposizioni) ha mosso rilievi; anzi, il fatto di aver previsto un'efficacia retroattiva per evitare il blocco degli investimenti negli ultimi due mesi dell'anno, è stata accolta con grande e unanime favore.
Dal punto di vista tecnico legislativo non ci sono ostacoli costituzionali dal momento che la stessa Agenzia delle Entrate (con circ. n. 32/2015, § 1), ha precisato che il principio di irretroattività sancito dallo Statuto dei diritti del contribuente non opera laddove la disposizione, pur avendo natura sostanziale, è a favore del contribuente.
In caso di leasing finanziario il beneficio del superammortamento sarà distribuito in un arco temporale generalmente inferiore rispetto all'ipotesi dell'acquisto diretto del bene e quindi l'appeal fiscale del leasing rispetto all'acquisto sarà tanto maggiore quanto più bassa è la quota di riscatto consentendo di imputare la maggiorazione sia alle quote di ammortamento, sia ai canoni.

Tale impostazione peraltro è coerente, oltre che con le logiche del leasing finanziario, con il tenore letterale della norma che consente di imputare la maggiorazione sia alle quote di ammortamento che ai canoni. La maggiorazione del 40% riguarderà le quote capitale dei canoni ed il prezzo di riscatto, la cui sommatoria coincide con il costo di acquisizione del bene.

Meccanismo di applicazione

Dal punto di vista operativo la misura in oggetto consiste in una maggiorazione del 40% del costo fiscale di acquisizione con esclusivo riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria. L'incentivo fiscale incide sulla determinazione della base imponibile ai fini Ires e Irpef, ma non anche Irap, attraverso una variazione in diminuzione (extra contabile) in dichiarazione dei redditi.
L'agevolazione in parola, che si rivolge agli esercenti attività di impresa, nonché arti e professioni, ha natura temporanea riguardando solamente gli investimenti in beni materiali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.



Rientrano nel novero dei beni agevolati tutti i beni strumentali nuovi ad esclusione dei fabbricati e costruzioni, dei beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% (come ad esempio silos e serbatoi) ed altri beni indicati in un allegato al ddl stabilità 2016 (ad es. condutture, condotte, materiale rotabile e aerei equipaggiati).
La disposizione sui "super-ammortamenti" si applica, limitatamente al summenzionato periodo agevolato, agli autoveicoli, veicoli commerciali ed industriali, inclusi quelli a deducibilità limitata (ad es. 20%, 70%, 80%).
Per questi ultimi, il costo fiscale a cui applicare la maggiorazione del 40% deve soggiacere alle limitazioni previste in termini di soglie - maggiorate anch'esse del 40%, come meglio evidenziato di seguito - e di aliquote di deducibilità.
Sono esclusi la locazione operativa (senza opzione di riscatto) e il noleggio. In questi casi, nessun beneficio è previsto per gli utilizzatori mentre l'agevolazione potrà invece spettare alle società di locazione/noleggio.
Di rilievo è il requisito della novità, che è soddisfatto se il bene è acquistato dal produttore o da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore purché non sia già stato utilizzato né da parte del cedente né da alcun altro soggetto (cfr.


circolare Agenzia delle Entrate n. 90/E/2001), che spinge appunto nella direzione della produzione di nuovi beni strumentali. Vi sono ricompresi anche i beni esposti in show room e utilizzati esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo. Con riguardo poi ai beni complessi alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, il requisito della novità sussiste in relazione all'intero bene, purché l'entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto (cfr. circolari Agenzia Entrate n. 5/2015 e n. 44/2009). È chiaro che l'appeal fiscale del leasing - rispetto all'acquisto - è tanto maggiore quanto più bassa è la quota di riscatto. Secondo Assilea, questa impostazione è coerente, oltre che con le logiche del leasing finanziario, con il tenore letterale della norma che consente di imputare la maggiorazione sia alle quote di ammortamento che ai canoni. Infatti, la maggiorazione del 40% riguarderà esclusivamente le quote capitale dei canoni, la cui sommatoria, unitamente al prezzo di riscatto, coincide con il costo di acquisizione del bene. Resta naturalmente fuori dal beneficio la quota interessi, che non rappresenta il costo di acquisizione del bene ma il costo del finanziamento in leasing finanziario.




Federico Unnia
Consulente in comunicazione (@federicounnia)


 


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