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22/04/2015

idee

Equity Crowdfunding: una scelta vincente per crescere

Un nuovo strumento di finanziamento per le PMI e le startup innovative: quali sono le modalità operative

Nato nel mondo anglo-americano, il crowdfunding sta facendo registrare una crescente diffusione nelle principali economie. Specifiche previsioni regolamentari, agevolazioni fiscali o, più semplicemente, il desiderio di condividere i progetti proposti e diffusi grazie alla capillarità del web sono elementi che hanno contribuito ad accendere l'interesse per tale strumento di raccolta anche in Italia.
Per crowdfunding si intende un'attività di raccolta fondi che fa appello ad una ampia base di sottoscrittori; una base molto più ampia per dimensione, ma per importi in genere inferiori a quelli che normalmente si registrano nell'offerta di azioni e obbligazioni destinate ad essere quotate.
Il crowdfunding può svilupparsi con diverse modalità e con diverse finalità, ma quello che più interessa il mercato dei capitali è il cosiddetto equity crowdfunding.
La eterogeneità dei progetti, la possibilità che a questi possa partecipare - ancorché per importi in valore assoluto modesti -– anche la clientela retail, non necessariamente dotata di una adeguata cultura finanziaria, costituiscono circostanze che inducono ad approfondire temi quali il censimento e la tutela dei risparmiatori, gli strumenti loro messi a disposizione per una scelta di investimento consapevole ed il quadro normativo in cui devono operare i soggetti deputati alla raccolta di capitale.

Questi argomenti saranno approfonditi da AssiomForex ( www.assiomforex.it ) il 29 aprile prossimo, in occasione di un corso sul tema dell'Equity Crowdfunding, condotto da Leonardo Frigiolini, Alberto Ghiurghi e Eugenio Vaccari.
L'introduzione in Italia dell'equity crowdfunding è recente, e può essere fatta risalire al D.L. N.179 del 18 ottobre 2012 (c.d. Crescita 2), nell'ambito di una organica disciplina finalizzata a favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese innovative (c.d. start-up).
Lo stesso D.L. Crescita 2 all'art. 30 detta le linee guida per la "Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative" (e, ai sensi della Legge n. 33 del 24 marzo 2015, per le PMI innovative). A tale "normativa quadro" si è affiancata una specifica regolamentazione emanata dalla Consob.
Lo spirito del decreto è subito apparso evidente: in una fase del ciclo economico caratterizzata da scarsa disponibilità di risorse pubbliche e difficile accesso al credito bancario, avvicinare progetti imprenditoriali ritenuti meritevoli di tutela a forme di raccolta rapide, trasparenti e facilmente accessibili ad una ampia platea di investitori.


La disciplina del crowdfunding prevede che il fund raiser effettui la propria raccolta di fondi appoggiandosi ad un portale. In sede di conferimento del mandato a questo, il fund raiser dovrà indicare tempi ed obiettivi di raccolta, che potrà avvenire solo tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalla start up/PMI innovativa, per un ammontare massimo, ai sensi dell'art.100 c.1 TUF, di 5 milioni di euro. Al fine di tutelare gli investitori "retail", è previsto che una quota, almeno pari al 5% della sottoscrizione, sia riservata ad investitori professionali.
La tutela degli investitori non professionali prevede anche:
…- il diritto di revocare la propria sottoscrizione quando, tra il momento di adesione all'offerta e la sua definitiva chiusura, sopravvenga un fatto nuovo, o sia rilevato un errore materiale circa le informazioni esposte sul portale tali da influire sulla decisione di investimento;
-… la presenza, nell'atto costitutivo dell'emittente, di una clausola che contempli il diritto di recesso dalla società o di vendita congiunta – per almeno tre anni dalla chiusura dell'offerta - delle partecipazioni nell'ipotesi in cui i soci di controllo, successivamente alla stessa trasferiscano il controllo a terzi.



L'impianto regolamentare prevede poi stringenti requisiti di professionalità ed organizzativi a carico dei "portali", definiti "piattaforme on line aventi come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative, comprese quelle a vocazione sociale". Gestore di portali è il soggetto che ne esercita professionalmente la loro gestione, finalizzata esclusivamente alla raccolta di capitali "per le startup innovative, per le PMI innovative, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative". Detta attività è riservata alle imprese di investimento e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonché ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche e imprese di investimento. Evidente come, in tale ultimo caso, la snellezza operativa e la celerità del processo di raccolta, elementi che all'estero hanno contribuito a decretare il successo del crowdfunding, possano subire qualche rallentamento.


Ma la concorrenza tra portali, qualitativa prima che quantitativa insieme ad un quadro normativo orientato comunque ad una maggiore snellezza rispetto a quanto previsto per le tradizionali operazioni di raccolta, sono fattori che hanno permesso alla quasi totalità dei progetti di raggiungere gli obiettivi di raccolta prefissati.
Il trend è dunque ascendente, come all'estero, e chi primo arriva…... Alberto Ghiurghi e Eugenio Vaccari Assiom Forex


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